sabato 2 gennaio 2010

Illegittima l'attività di intermediazione del peer to peer. Sequestrabilità del sito.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 49437/09 ha stabilito alcuni importanti principi di diritto in tema di liceità dell'attività dei siti che si propongano come intermediari nell'attività di file sharing in peer to peer.

In particolare la Corte, nel decidere sulla richiesta di sequestro della Procura di Bergamo nei confronti di un noto sito di intermediazione peer to peer svedese, ha stabilito che l'attività lesiva del diritto d'autore viene compiuta dall'utente attraverso l'upload del file tutelato dalle norme sul diritto d'autore.

L'attività del sito, pertanto, che si limitasse a mettere in contatto tra di loro gli utenti, fornendo esclusivamente il protocollo di comunicazione dei dati, si porrebbe in termini neutri - o, per usare un espressione della stessa Corte "agnostici" - nei confronti della condotta illecita del singolo utente che effettui l'upload di file protetti. Tuttavia, laddove il sito offra un serivizio di "indicizzazione", in tal guisa agevolando il reperimento dei soli file illeciti, non può negarsi, ad avviso della Corte, che i responsabili dello stesso concorrano nel reato.

Da ciò ne conseguono ulteriori importanti principi di diritto. In relazione alla sequestrabilità del sito, la Corte ha ritenuto che, nonostante l'immaterialità dello stesso, l'accesso al sito web possa essere "inibito" attraverso un ordine in tal senso rivolto agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale.

Sotto altro profilo, la Corte ha stabilito la giurisdizione del Giudice italiano, essendo del tutto irrilevante la collocazione geografica dell'hardware di hosting del sito, laddove anche parte della condotta illecita sia consumata in Italia, nella specie attraverso la fruizione dei servizi di indicizzazione del sito da parte degli utenti nazionali.

Andrea Caristi - avvocato in Messina

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