mercoledì 17 febbraio 2010

Illegittima la condotta dell'hosting provider che consenta il caricamento di registrazioni radiovisive

qualora le pagine che lo ospitino siano oggetto di sfruttamento pubblicitario.(Rti Reti Televisive Italiane contro YouTube LLC - Tribunale di Roma - Sezione IX civile - ordinanza 15-16 dicembre 2009)


In attesa di una regolamentazione legislativa specifica del diritto d'autore sul web (v. decreto Romani) continuano le battaglie giudiziarie tra i media tradizionali ed i colossi del web.

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato, ai sensi degli artt. 156/163 della Legge sul diritto d'autore e 669-bis e seguenti c.p.c., da Rti, Reti Televisive Italiane, nei confronti di YouTube LLC e Google Inc.

In particolare Rti, nel rivolgersi al Giudice romano, lamentava da parte di YouTube e della controllante Google Inc. - avendo questi consentito l'immissione sul proprio sito, da parte degli utenti, di puntate della serie Grande Fratello - la violazione del proprio diritto esclusivo di sfruttamento economico del programma televisivo , chiedendo che il Tribunale volesse ordinare la cessazione delle condotte assunte quali illegittime.


Nell'accogliere il ricorso cautelare di Rti il Tribunale di Roma, sul solco di un trend giudiziario che sembra consolidarsi, ha fissato alcuni interessanti principi di diritto.

Viene pertanto affermata la giurisdizione del Giudice italiano, osservando che "trattandosi di violazione di diritti connessi ex. art. 70 lda vige il principio del locus commissi delicti di cui all'art 5.3 della Convenzione di Bruxelles, cioè del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso e si sono verificati gli effetti pregiudizievoli per il titolare dei diritti lesi...in tal senso è ormai la giurisprudenza consolidata anche europea della Corte di Giustizia"

In altri termini, viene ribadita l'irrilevanza della "location" fisica dei server che ospitino i contenuti web assunti quali illegittimi. Il Collegio, difatti, ha ritenuto che. "l'evento del caricamento del server - ammesso che si verifica negli U.S.A. - è di per sé solo potenzialmente generatore di danno, ma in realtà privo di efficacia dannosa ed effetti pregiudizievoli, che si verificano solo e soltanto nel momento in cui i contenuti vengono diffusi nell'area di mercato ove la danneggiata esercita i suoi diritti, nella specie il territorio italiano: non può opinarsi in contrario dal momento che trattasi di programmi televisivi destinati al pubblico italiano..".

Viene, inoltre, respinta la tesi delle resistenti secondo la quale sussisterebbe "una assoluta irresponsabilità del provider che si limiterebbe a svolgere l'unica funzione di mettere a disposizione gli spazi web sui quali gli utenti gestirebbero i contenuti dagli stessi caricati...in mancanza di un obbligo di controllare i contenuti illeciti e disabilitarne l'accesso"

Il Tribunale, difatti, nell'accogliere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sussistenza di responsabilità del provider debba essere effettuata "caso per caso", ha ritenuto che "seppur non è riconducibile ad un generale obbligo di sorveglianza rispetto al contenuto non ritenendosi in grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi che si risolverebbe in una inaccettabile responsabilità oggettiva, tuttavia assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per se. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto, quando consapevole della presenza di materiale sospetto, si astenga dall'accertarne l'illiceità e dal rimuoverlo.."

In conclusione, a prescindere dalle difficoltà applicative che l'accoglimento del ricorso potrà presentare, sembra potersi affermare che tanto la pronuncia in oggetto quanto gli orientamenti più recenti delle Corti di merito e di legittimità si siano indirizzati verso la "fissazione" di alcuni punti volti a regolamentare il web c.d. 2.0 in assenza di specifiche e dettagliate disposizione normative.
Va infine segnalato che, il 12 febbraio 2010, il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo proposto avverso l'ordinanza in oggetto.

Andrea Caristi - avvocato in Messina

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